Infondate preoccupazioni #11

 

Care Colleghe, Cari Colleghi,

in questi giorni i nostri Consigli di Dipartimento sono impegnati nella discussione e approvazione della programmazione straordinaria PNRR disposta dal MUR con il DM 193/2026. Come certamente saprete, il citato decreto assegna al nostro Ateneo 50 posizioni di RTT, di cui 32 destinate a RTD-A in servizio al 31/12/2024 e assunti su progetti PNRR, e 18 destinate a RTD-A in servizio alla medesima data ma non assunti su progetti PNRR.

Per gli RTD-A con contratto in scadenza nel 2025, le procedure di selezione di cui all’articolo 24, comma 2, della legge n. 240/2010 dovranno concludersi entro e non oltre il 31/12/2026, con presa di servizio entro il 31/03/2027; per gli RTD-A con contratto in scadenza nel 2026, il termine delle procedure e la presa di servizio sono invece posticipati di un anno.

Questo è quanto previsto dal DM 193/2026. Vorrei tuttavia condividere alcune osservazioni sul provvedimento.

In primo luogo, il DM 193/2026 costituisce decreto attuativo dei commi 305, 306, 307, 308 e 309 della legge 199/2025. Tuttavia, il comma 305 della citata legge prescrive — come riportato dallo stesso DM 193/2026 — che: “Le università statali (…) sono autorizzati ad assumere (…) ricercatori universitari a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, (…) previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori universitari … reclutati nell’ambito di progetti finanziati dal PNRR, sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 306… del presente articolo, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 307(…)”.

La dicitura “in misura non superiore al 50%...dei ricercatori reclutati nell’ambito di progetti finanziati dal PNRR” sembrerebbe indicare che il 50% rappresenti un limite massimo, lasciando quindi agli Atenei la facoltà di raggiungere o meno tale soglia. In contrasto con questa interpretazione, il DM 193/2026 dispone invece, su base nazionale, una suddivisione esattamente al 50% tra ricercatori assunti su progetti PNRR e non PNRR.

Non essendo un giurista, non ho gli strumenti per esprimere una valutazione tecnica definitiva su tale aspetto; mi è tuttavia noto che sono già in corso iniziative da parte di associazioni di RTD-A non PNRR contro il DM 193/2026, ritenuto lesivo dell’autonomia degli Atenei prevista dalla legge primaria (la 199/2025) e discriminatorio nei confronti dei ricercatori non PNRR.

Il mio giudizio sul piano straordinario è ancora più netto: a mio avviso non si può comprimere l’autonomia programmatoria degli Atenei sulla base di progetti — i PNRR — che hanno riguardato solo alcune aree del sapere, avevano una vocazione eminentemente progettuale e sono stati gestiti, nella maggior parte dei casi, in maniera assolutamente centralizzata. L’autonomia degli Atenei pubblici dovrebbe consentire una programmazione delle risorse di docenza fondata sui fabbisogni statutari; laddove tali esigenze coincidano, almeno in parte, con risorse formate attraverso i progetti PNRR, è ovviamente possibile attingere anche a queste ultime.

Tuttavia, il DM 193/2026 è questo e, allo stato attuale, dobbiamo attenerci ad esso. A questo punto, però, è doveroso domandarsi se, nella cornice predisposta da un DM discutibile per le ragioni sopra esposte, il nostro Ateneo abbia esercitato o meno la propria autonomia statutaria residua.

Purtroppo, la risposta è no.

Il nostro Ateneo ha assunto due delibere consequenziali al DM 193/2026: quella del CdA del 23 aprile 2026 e quella successiva del 30 aprile 2026.

Un elemento di criticità riguarda i criteri adottati dal CdA per la suddivisione dei 50 posti RTT. La delibera del 23/04/2026 recita:

a) “il 50% delle posizioni è attribuito in proporzione al peso utilizzato per l’assegnazione dei punti organico nel canale dei ricercatori nell’ambito della programmazione 2025”;

b) “il restante 50% è attribuito in proporzione al numero di RTDA PNRR in servizio presso ciascun Dipartimento rispetto al totale degli RTDA PNRR in servizio presso l’Ateneo alla data del 31/12/2024, in coerenza con i criteri adottati dal MUR”.

A mio avviso vi sono due aspetti fortemente critici in queste delibere. Il primo è che l’Ateneo, adottando il criterio del MUR per la distribuzione del 50% delle risorse sulla base dei ricercatori PNRR (vedasi punto b), perpetra la distorsione introdotta dai progetti PNRR, favorendo una programmazione basata sui progetti e non sulle esigenze reali e statuarie dei Dipartimenti, quali ad esempio la copertura didattica.

Ne è prova la distorsione delle risorse assegnate ai Dipartimenti — incluso il mio — nei quali il numero di ricercatori PNRR è molto elevato a causa del massiccio coinvolgimento nei progetti PNRR.

Si poteva fare di meglio? Certamente.

Si sarebbero potute distribuire tutte le risorse RTT in proporzione al peso utilizzato per l’assegnazione dei punti organico nel canale dei ricercatori nell’ambito della programmazione 2025; successivamente, ciascun Dipartimento avrebbe potuto effettuare la propria programmazione sulla base delle esigenze statutarie, reclutando eventualmente ricercatori PNRR — qualora non presenti in alcuni Dipartimenti — tra tutti gli Atenei italiani, dato che il bando è pubblico e aperto a tutti coloro che soddisfano i criteri di ammissione. In questo modo, la programmazione non sarebbe stata distorta dai progetti PNRR.

Non si voleva perseguire questa strada? Quantomeno si sarebbe potuto vincolare la programmazione degli RTT PNRR al soddisfacimento dei requisiti minimi di docenza previsti dal nostro regolamento didattico. Su questo punto, mi spiace sottolinearlo, l’Ateneo è stato incoerente.

Ricorderete infatti che la delibera relativa alle proroghe dei contratti RTD-A PNRR richiedeva “che per tutte le posizioni su cui si richiedono le proroghe vi fosse un forte impegno nella didattica”, vincolo inizialmente sancito mediante il soddisfacimento di un carico di almeno 9 CFU e successivamente rilassato.

Si trattava di proroghe.

Come mai, adesso che stiamo assumendo ricercatori tenure track, non vi è alcun riferimento alla copertura didattica, pur trattandosi di ricercatori assunti su progetti che nulla avevano a che fare con la didattica?

Questa incoerenza risulta particolarmente sgradevole in tempi di drammatica carenza di risorse: da un lato la Governance si autocelebra per l’aumento di immatricolati e iscritti nel nostro Ateneo; dall’altro propone una programmazione che non tiene in alcun conto le esigenze didattiche.

Il secondo elemento di criticità riguarda il fatto che la delibera fa riferimento “al peso utilizzato per l’assegnazione dei punti organico nel canale dei ricercatori nell’ambito della programmazione 2025”.

Avete capito bene: 2025.

Siamo infatti a metà maggio 2026 e non disponiamo ancora di una delibera triennale che dovrebbe governare la programmazione ordinaria e straordinaria del 2026 e del successivo biennio. Perché? Non solo. La delibera del CdA del 30/04/2026 recita: “…le restanti posizioni, sebbene non ancora formalmente assegnate…”. Vale a dire che le 18 posizioni RTT non PNRR non sono state ancora formalmente assegnate.

Perché?

Perché a metà maggio 2026 non possediamo ancora una delibera triennale e una delibera per la programmazione 2026 e perché le risorse dell’anno prossimo relative al piano straordinario non sono ancora formalmente assegnate? Temo che il problema risieda nel fatto che il nostro Ateneo sia prossimo all’80% della spesa del personale sull’FFO, circostanza che purtroppo limiterebbe — se non addirittura bloccherebbe — la programmazione ordinaria.

Spero sinceramente di sbagliarmi.

Un caro saluto a tutte e tutti

Giovanni

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